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Sez. L, Sentenza n. 9234 del 30/08/1991 (Rv. 473689 - 01)

Avvocato e procuratore - In genere | Riconducibilità dell'esercizio dell'attività professionale ad un reparto di lavoro autonomo ovvero subordinato - Carattere ostativo della disciplina ex art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933 - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473689-01

Avvocato e procuratore - In genere

L'esercizio dell'attività di avvocato e procuratore legale è riconducibile, in astratto, tanto ad un rapporto di lavoro autonomo che ad un rapporto di lavoro subordinato (ancorché caratterizzato, dato il contenuto squisitamente intellettuale dell'attività, da una subordinazione affievolita), non essendo di ostacolo alla sua inquadrabilità nel secondo tipo di rapporto la disciplina - in tema d'incompatibilità dell'esercizio della libera professione con determinate attività, professioni o qualità o con determinati impieghi retribuiti - dettata dall'art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2229, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)