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Sez. L, Sentenza n. 7731 del 29/03/2007 (Rv. 596158 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIPENDENTI - IN GENERE | Dipendente con qualifica di capo ufficio legale e funzioni di avvocato iscritto nel ruolo speciale - Applicabilità della disciplina dell'instaurato rapporto di lavoro subordinato - Sussistenza - Conseguenza - Domanda di accertamento di detto dipendente del diritto al riconoscimento delle qualifiche professionali previste dalla legge forense e all'assegnazione delle funzioni di patrocinio dinanzi alle magistrature superiori - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596158-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIPENDENTI - IN GENERE

In presenza delle condizioni richieste dall'art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (e successive modifiche) è legittimo l'inserimento del soggetto con il titolo di avvocato in una struttura avente le caratteristiche proprie della subordinazione e, al riguardo, mentre da un lato la legge professionale garantisce che l'attività espletata sia di natura forense, dall'altro la professione così esercitata si prospetta compatibile con l'inquadramento dell'avvocato con qualifiche impiegatizie e con l'inserimento in un rapporto gerarchicamente strutturato, con la conseguenza che, in ogni caso, è la disciplina del rapporto di lavoro subordinato - la quale può trovare la sua fonte nei regolamenti interni dell'ente di appartenenza e nella contrattazione collettiva - che stabilisce i rispettivi diritti ed obblighi delle parti e vincola, in via definitiva, il professionista all'ente datore di lavoro. L'assegnazione di una qualifica - come quella, nella specie, di capo ufficio del ruolo legale (con funzioni di avvocato iscritto nel ruolo speciale) - rileva, pertanto, nella disciplina comune del rapporto di lavoro ai fini della identificazione della prestazione convenzionalmente pattuita e della collocazione della posizione lavorativa così stabilita nel sistema di inquadramento contrattuale, ma non comporta, per nessuno di tali profili, il riconoscimento di un diritto, in favore del suddetto dipendente, alla qualifica in termini di denominazione formale, attraverso l'attribuzione di un titolo o appellativo (come quello di avvocato abilitato dinanzi alle magistrature superiori con sua relativa indicazione sulla targa della porta dell'ufficio), delle funzioni proprie dell'attività pattuita, quando (come nella fattispecie) non si faccia questione della tutela del contenuto professionale delle mansioni svolte accordata dall'art. 2103 cod. civ. .

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)