Sez. T, Ordinanza n. 34337 del 28/12/2025 (Rv. 677266-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Deposito informatico dell'atto di appello - Formato nativo-digitale - Statuizione di inammissibilità per omesso deposito - Verifica in fatto - Conseguenze - Impugnazione a mezzo revocazione ordinaria - Necessità. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
La verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenuto deposito informatico dell'atto d'appello nativo-digitale, notificato telematicamente ex art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, costituisce oggetto di un accertamento di fatto e non di un'interpretazione degli atti processuali, sicché la parte, la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non attraverso il ricorso per cassazione.
Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)