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Sez. 5 - , Ordinanza n. 2702 del 28/01/2022 (Rv. 663683 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI | Decisioni del giudice tributario - Sentenza d’inammissibilità dell’appello per mancato deposito dell’atto di gravame nella cancelleria della commissione tributaria di primo grado - Allegazione della mancata percezione, da parte del giudice d’appello, dell’avvenuto deposito del gravame - Ricorso per cassazione - Esclusione - Impugnazione per revocazione - Necessità.
Stato
decisa il 2022-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663683-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI

La verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenuto deposito dell'atto d'appello presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario (ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992), costituisce oggetto di un accertamento di fatto, e non di un'interpretazione degli atti processuali. Pertanto, la parte la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)