Sez. 1, Sentenza n. 583 del 05/04/1966 Ud. (dep. 26/10/1966) Rv. 102763 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) -FALSA INCOLPAZIONE -FORMULATA PER DIFENDERSI DALL'ACCUSA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) -FALSA INCOLPAZIONE -FORMULATA PER DIFENDERSI DALL'ACCUSA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Il delitto di calunnia si verifica per il solo fatto di avere l'agente determinato la possibilita di un'Azione giudiziaria a carico di una persona che sia innocente, nulla rilevando che la falsa incolpazione sia stata fatta dall'imputato nel suo interrogatorio per difendersi dall'accusa, perche, se egli ha la facolta di attenuare o di negare anche con il mendacio la propria colpa, non puo a tal fine, con accusa consapevolmente falsa, mettere altri in pericolo di subire un procedimento penale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)