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Sez. 1, Sentenza n. 1403 del 15/11/1966 Ud. (dep. 15/03/1967) Rv. 103731 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - FINE DI DIFENDERSI DA UNA ACCUSA - NON ESCLUDE LA RESPONSABILITA.*
Stato
decisa il 1966-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103731-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - FINE DI DIFENDERSI DA UNA ACCUSA - NON ESCLUDE LA RESPONSABILITA.*

Anche colui che, in una dichiarazione resa dinanzi all'autorita giudiziaria, attribuisca falsamente ad altri un fatto costituente reato per difendersi da un'accusa, deve ritenersi responsabile del delitto di calunniĆ  tale responsabilita non puo essere esclusa in base al principio nemo contra se edere tenetur, il quale dispensa l'accusato dal danneggiare se stesso, ma non lo autorizza a ledere la liberta e i diritti altrui, e non puo essere negata per difetto dell'elemento psicologico, giacche la volonta di scagionarsi da un'accusa non e incompatibile con quella di calunniare. (Conf 102763, anno 1966 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)