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Sez. L, Sentenza n. 18916 del 05/11/2012 (Rv. 624035 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Obbligo contributivo assolto dal datore di lavoro con l'INPS, anziché con l'INPGI - Scusabilità dell'errore ex art. 1189 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624035-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all' Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n.509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l' INPGI, l'art. 1189 cod. civ., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro della propria dipendente, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)