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Sez. L, Sentenza n. 12897 del 22/06/2016 (Rv. 640369 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Obbligo contributivo assolto dal datore di lavoro con l'INPS, anziché con l'INPGI - Scusabilità dell'errore ex art. 1189 c.c. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640369-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l' INPGI, l'art. 1189 c.c., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 1994 all. 3 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)