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Sez. 3, Sentenza n. 8381 del 20/06/2001 (Rv. 547593 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Presupposto della responsabilità - Rapporto di subordinazione tra autore dell'illecito e datore di lavoro - "Culpa in eligendo o in vigilando" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547593-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE

La responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2049 cod. civ., essendo fondata sul presupposto della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito e il proprio datore di lavoro e sul collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, prescinde del tutto da una "culpa in eligendo o in vigilando" del datore di lavoro ed è quindi insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa, con la conseguenza che l'accertamento della non colpevolezza del datore di lavoro compiuto dal giudice penale non vale ad escluderla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)