Sez. 3, Sentenza n. 19060 del 12/12/2003 (Rv. 568861 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE | Colpa dei soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace - Mancanza di prova accertata in sede penale - Conseguenze - Presunzione di colpa su tali soggetti gravante ex art. 2047 cod. civ. - Superamento - Configurabilità - Esclusione - Prova del caso fortuito - Configurabilità - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE
L'accertamento in sede penale della mancanza di prova della colpa dei soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace non comporta il superamento della presunzione di colpa su di essi gravante ai sensi dell'art. 2047 cod. civ., né costituisce prova del caso fortuito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2047, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 530 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)