Sez. 1, Sentenza n. 2001 del 29/01/2008 (Rv. 601351 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Divieto di elezione per un terzo mandato alla carica di Sindaco dopo lo svolgimento di due precedenti mandati consecutivi - Operatività del divieto anche in riferimento ai mandati espletati prima dell'entrata in vigore della norma - Legittimità - Causa originaria di ineleggibilità - Sussistenza - Decadenza dalla carica pronunciabile anche in via giudiziale, ove non rilevata con le procedure di cui agli artt. 41 e 69 del medesimo d.lgs.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
La norma dell'art. 51 del d.lgs. n. 267 del 2000 - in base alla quale chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco e di Presidente della Provincia non può essere immediatamente rieletto per un terzo mandato - si applica senza distinzione ai mandati svolti sia anteriormente che successivamente alla sua entrata in vigore, mancando ogni elemento dal quale possa desumersi che il legislatore abbia disposto l'applicabilità della norma solo per il futuro; detta disposizione prevede una causa originaria di ineleggibilità che, ove non rilevata tramite il procedimento di cui agli artt. 41 e 69 del medesimo d.lgs., comporta la possibilità di dichiarare la decadenza dell'eletto anche in via giudiziale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 51, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 41, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 51, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 69 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 70, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 274 CORTE COST., Legge 25/03/1993 num. 81 art. 2, Legge 30/04/1999 num. 120 art. 2, Legge 30/04/1999 num. 120 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)