diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11895 del 20/05/2006 (Rv. 591129 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Divieto di elezione alla carica di sindaco - Per svolgimento di due precedenti mandati consecutivi - Causa di ineleggibilità originaria - Eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 51 t.u.e.l. in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 48, 51 e 97 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2006-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591129-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

Il divieto, posto dall'art. 51, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di immediata "ri" elezione alla carica di Sindaco (e di Presidente della Provincia) per chi abbia ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi non pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 51 Cost., avendo solo carattere temporaneo e non comprimendo il diritto di elettorato passivo, atteso che questo è garantito a tutti i cittadini, ma il suo esercizio si esplica "secondo i requisiti stabiliti dalla legge"; né in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 48 e 97 Cost., operando i principi fissati da tali norme su piani diversi senza interferire nella situazione costruita nella specie dal legislatore ordinario, alla cui discrezionalità, ragionevolmente esercitata, è rimesso il loro bilanciamento (cfr. Corte cost., sent. n. 84 del 1994 e n. 133 del 1997).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 51 com. 2, Costituzione art. 1 com. 2, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 48, Costituzione art. 51, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)