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Sez. 2, Sentenza n. 880 del 11/04/1969 Ud. (dep. 09/12/1969) Rv. 113405 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - APPLICAZIONE DI AMNISTIA PER IL REATO PIU GRAVE - DETERMINAZIONE DELLA PENA PER L'ALTRO REATO IN MISURA SUPERIORE ALL'AUMENTO DISPOSTO PER LA CONTINUAZIONE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1969-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113405-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - APPLICAZIONE DI AMNISTIA PER IL REATO PIU GRAVE - DETERMINAZIONE DELLA PENA PER L'ALTRO REATO IN MISURA SUPERIORE ALL'AUMENTO DISPOSTO PER LA CONTINUAZIONE - LEGITTIMITA.*

Il giudice di appello, che, riformando la sentenza di primo grado, applichi l'amnistia ad uno dei due episodi compresi in un reato continuato (e precisamente a quello considerato come violazione piu grave ai fini della Determinazione della pena base), non infrange il divieto della 'reformatio in peius' ove, per l'episodio escluso dal beneficio, infligga una pena piu elevata dell'aumento apportato, per la continuazione, dal giudice di primo grado sulla pena base, ma inferiore non solo alla pena complessiva inflitta da detto giudice, bensi anche alla pena base che era stata fissata per la violazione piu grave, poi amnistiata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)