Sez. 5, Sentenza n. 2684 del 22/02/1980 Ud. (dep. 16/03/1980) Rv. 144471 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPLICAZIONE DI AMNISTIA PER IL REATO PIU GRAVE - DETERMINAZIONE DELLA PENA PER L'ALTRO REATO IN MISURA SUPERIORE ALL'AUMENTO DISPOSTO PER LA CONTINUAZIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPLICAZIONE DI AMNISTIA PER IL REATO PIU GRAVE - DETERMINAZIONE DELLA PENA PER L'ALTRO REATO IN MISURA SUPERIORE ALL'AUMENTO DISPOSTO PER LA CONTINUAZIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Il giudice di appello che, riformando la sentenza di primo grado, applichi l'amnistia ad uno dei due episodi compreso in un reato continuato, e precisamente a quello considerato come violazione piu grave, non infrange il divieto della reformatio in peius ove, per l'episodio escluso dal beneficio, infligga una pena piu elevata dell'aumento apportato, per la continuazione, dal giudice di primo grado sulla pena base, ma inferiore non solo alla pena complessiva inflitta da detto giudice, bensi anche alla pena base che era stata fissata per la violazione piu grave, poi amnistiata. (Conf mass n 113405).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)