Sez. 2, Sentenza n. 3226 del 27/12/1963 (Rv. 264918 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI - NULLE - ANNULLABILI - IPOTESI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI - NULLE - ANNULLABILI - IPOTESI.*
Sono soltanto annullabili, e la relativa impugnazione dev'essere proposta a pena di decadenza nel termine prescritto nell'ultimo comma dell'art 1137 cod civ, le deliberazioni delle assemblee del condominio degli edifici affette da vizi formali, cioe prese in violazione di prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, le deliberazioni affette da eccesso di potere e quelle affette da incompetenza, che invadono cioe il campo riservato all'amministratore, sono invece, nulle, e l'impugnativa non e soggetta al predetto termine di decadenza le deliberazioni che sono o prive degli elementi essenziali o affette da vizi attinenti alla regolarita della Costituzione dell'assemblea, quelle che(in prima od in seconda convocazione, sono state prese senza il previo invito di tutti i condomini, quelle prese da assemblee irregolarmente costituite e quelle aventi un oggetto impossibile od illecito. (Conf 2246'61' 1135'59' 1594'57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)