Sez. 2, Sentenza n. 1890 del 21/02/1995 (Rv. 490583 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - TERMINE | Deliberazione di esecuzione delle opere necessarie ed approvazione dello stato di riparto delle relative spese - Contestazione del condomino relativa all'an" - Impugnazione della prima e non della seconda - Necessità - Termine di decadenza ex art. 1137, comma terzo, cod. civ. - Presupposti - Insussistenza di termini - Condizioni.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - TERMINE
In materia di condominio negli edifici, al potere dell'assemblea del condominio di deliberare, nelle forme e con le maggioranze prescritte, l'esecuzione delle opere necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi condominiali, fa riscontro l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle relative spese, discendente dalla titolarità del diritto reale sull'immobile ed integrante un'obbligazione "propter rem" preesistente all'approvazione, da parte dell'assemblea, dello stato di riparto, ed in concreto direttamente correlato alla precedente deliberazione di esecuzione delle opere. Ne consegue che, quando la contestazione del condomino investa, prima ancora che il "quantum" dell'obbligo di contribuzione, il relativo "an", è tale ultima deliberazione che deve essere impugnata: nel termine di decadenza di cui all'art. 1137, comma terzo, cod. civ., ove si assuma essere la deliberazione affetta da vizi formali, perché presa in violazione di prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, o da eccesso di potere o da incompetenza; svincolata da tale termine nel caso di delibera radicalmente nulla perché esorbitante dai limiti delle attribuzioni dell'assemblea o concernente innovazioni lesive dei diritti di ciascun condomino sulle cose o servizi comuni o su quelle di proprietà esclusiva di ognuno di essi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)