diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 20087 del 18/07/2025 (Rv. 675801-02)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Permesso di soggiorno - Richiesta di rinnovo - Rigetto - Disciplina previgente al d.l. n. 20 del 2023 - Ricorrenza dei presupposti per il permesso di soggiorno per protezione internazionale - Valutazione officiosa - Sussistenza - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675801-02

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In base alla disciplina previgente al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, ove il questore respinga la richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno diverso da quello per protezione speciale, senza verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio di quest'ultimo, il cittadino straniero, nel proporre ricorso contro il rigetto di tale richiesta, può chiedere che venga accertato il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, pur non avendone fatto istanza al momento della presentazione della domanda di rinnovo dell'altro permesso.

Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 lett. 1.1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7 com. 1, Legge 05/05/2023 num. 50, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)