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Sez. 1, Sentenza n. 4536 del 29/03/1995 Ud. (dep. 26/04/1995) Rv. 201139 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia | Obbligo di motivazione dei provvedimenti - Necessità - Invito a comparire in un ufficio di polizia "per motivi che la riguardano" - Illegittimità - Configurabilità del reato di cui all'art. 650 cod. pen. in caso di inottemperanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201139-01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia

Atteso l'obbligo di motivazione ora previsto per ogni provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 3, comma primo, della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvi i soli casi contemplati nel successivo comma secondo (atti normativi ed atti a contenuto generale), deve ritenersi illegittimo, e quindi soggetto a disapplicazione, per mancanza di detta motivazione, un invito a presentarsi presso un Ufficio di polizia in cui, come ragione della convocazione, venga solo indicata quella "motivi che la riguardano". In siffatti ipotesi, quindi, legittimamente viene esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 650 cod. pen. nei confronti del soggetto rimasto inottemperante al suindicato invito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)