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Sez. 1, Sentenza n. 9914 del 29/09/1997 Ud. (dep. 05/11/1997) Rv. 208763 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Obbligo di motivazione dei provvedimenti - Necessità - Sussistenza - Ragioni - Invito a presentarsi all'Autorità di Polizia "per motivi che la riguardano" - Illegittimità - Sussistenza - Configurabilità del reato di cui all'art. 650 cod. pen. in caso di inottemperanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208763-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

L'interesse all'ordine pubblico inteso come buon assetto e regolare andamento della convivenza civile - che il legislatore, mediante la norma incriminatrice di cui all'art. 650 cod. pen., intende proteggere contro l'inosservanza individuale dei provvedimenti emessi dalla pubblica Autorità - deve essere bilanciato con quello - anch'esso di natura pubblica, in quanto attiene alla libertà del singolo costituzionalmente garantita - di cui è portatore il destinatario del provvedimento, di conoscerne con chiarezza i motivi per essere in grado di esercitare il suo diritto di sindacarne la legalità. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo un invito a presentarsi all'Autorità di Polizia nel quale, per giustificare la convocazione, si faccia un generico riferimento a "questioni che la riguardano"; per cui, nel caso di inottemperanza ad un invito così formulato, deve escludersi la configurabilità del reato previsto e punito dall'art. 650 cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)