Sez. L, Sentenza n. 4116 del 24/06/1981 (Rv. 414771 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DEL DIRITTO - INTERESSI LEGALI SULLE SOMME DOVUTE AI LAVORATORI DAGLI ENTI PREVIDENZIALI - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DEL DIRITTO - INTERESSI LEGALI SULLE SOMME DOVUTE AI LAVORATORI DAGLI ENTI PREVIDENZIALI - DECORRENZA.*
Ai sensi del combinato disposto degli artt 7, legge n 533 del 1973, e 46 DPR n 639 del 1970, gli interessi legali sulle somme dovute ai lavoratori dagli enti previdenziali a seguito di riconoscimento giudiziale del diritto, decorrono dalla data di reiezione della domanda, ove il provvedimento amministrativo sia stato emesso nel termine di 180 giorni per le istanze avanzate dall'1 gennaio 1971 fino all'11 dicembre 1973, (data di entrata in vigore della riforma del processo del lavoro), ovvero nel termine di 120 giorni per quelle successive a tale data, mentre decorrono dalla scadenza dei termini medesimi, nel caso in cui entro tali termini nessun provvedimento amministrativo sia stato emesso.*
Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)