Sez. L, Sentenza n. 384 del 23/01/1989 (Rv. 461517 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE - INTEGRAZIONE AL MINIMO - INTERESSI - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE - INTEGRAZIONE AL MINIMO - INTERESSI - DECORRENZA.*
Con riguardo agli interessi legali sulle somme risultanti dovute a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 (secondo cui i detti interessi decorrono dalla data della reiezione della domanda) va coordinato con l'art. 46 dello stesso d.P.R. e, infine, con l'art. 7 della legge n. 533 del 1973, ne consegue che, per le istanze avanzate dopo il primo gennaio 1971 e prima della data (11 dicembre 1973) di entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, gli interessi legali sulle prestazioni previdenziali ed assicurative iniziano a decorrere dalla data di reiezione della domanda, ove tale provvedimento sia stato emesso nel termine di centottanta giorni dalla domanda stessa, o dalla scadenza di tale termine nel caso in cui non sia stato emesso alcun provvedimento (art. 46 d.P.R. citato), mentre, per le istanze posteriori alla entrata in vigore della detta legge del 1973, gli interessi stessi decorrono dalla data del provvedimento di rigetto, ove questo sia stato emesso entro centoventi giorni, o dalla scadenza di tale termine in caso di silenzio dell'istituto (art. 7 della ridetta legge del 1973), tale principio trova applicazione anche in ordine agli interessi sull'integrazione al minimo della pensione dovuta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1981, senza che in contrario possa farsi ricorso all'art. 1282 cod. civ., in tema di interessi corrispettivi, la cui applicabilità postula la sussistenza dei requisiti della liquidità e della esigibilità del credito. (V 4269/84, mass n 436194; (V 1904/83, mass n 426755; (V 1741/83, mass n 426589; (V 1639/83, mass n 426478; (V 1583/83, mass n 426417; (V 440/83, mass n 425233; (V 4116/81, mass n 414771; (Conf 7122/86, mass n 449204).*
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 17, Cod. Civ. art. 1282, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)