Sez. L, Sentenza n. 12672 del 27/11/1992 (Rv. 479739 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Danni per omessa assicurazione - Rendita vitalizia | Costituzione - Prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro - Necessità - Estensione alla durata del rapporto ed all'ammontare della retribuzione - Esclusione - Fattispecie.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Danni per omessa assicurazione - Rendita vitalizia
Ai sensi dell'art. 13, quarto e quinto comma, legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale pronunciatane dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 568 del 1989, la necessità della prova scritta, ai fini della costituzione della rendita - prevista dallo stesso articolo e configurantesi come modalità di risarcimento in forma specifica - in ipotesi di omesso versamento dei contributi assicurativi e di avvenuta prescrizione dei medesimi, sussiste solo per l'esistenza del rapporto di lavoro, essendo invece consentito provare con altri mezzi, anche orali, la durata del detto rapporto e l'ammontare della retribuzione. (Nella specie, è stata confermata la sentenza dei giudici di merito che ha ritenuto idonea ai fini di tale prova la documentazione costituita da un tesserino della Camera di Commercio locale, che autorizzava il lavoratore alla frequenza di un corso arti e mestieri presso un imprenditore, ed integrata da annotazioni redatte da quest'ultimo in ordine alle ore di lavoro prestato e alle retribuzioni corrisposte.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)