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Sez. 1, Sentenza n. 2933 del 19/03/1991 (Rv. 471331 - 01)

Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Pagamento - In genere. | Pagamenti dovuti all'appaltatore - Ritardo - Disciplina ex artt. 33 - 37 del D.P.R. n. 1063 del 1962 - Portata.
Stato
decisa il 1991-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471331-01

Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Pagamento - In genere.

La disciplina dei pagamenti dovuti all'appaltatore di opere pubbliche, risultante dagli artt. 33 - 37 del d.P.R. n. 1063 del 1962, va interpretata nel senso che, constatato il ritardo oggettivo dell'amministrazione nei pagamenti stessi, rispetto ai termini fissati nelle predette norme, ne consegue de iure il diritto dell'appaltatore agli interessi, mentre all'amministrazione è soltanto consentito, per esimersi dalla relativa obbligazione, di dimostrare la non imputabilità ad essa del ritardo.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 33, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 34, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)