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Sez. L - , Sentenza n. 30261 del 14/10/2022 (Rv. 665932 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI | Coltivatore diretto - Attribuzione della relativa qualifica - Presupposti - Prevalenza dell'attività - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665932-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI

Ai fini dell'applicazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 1047 del 1957 e 2 e 3 della l. n. 9 del 1963, sicché è necessario che sia svolta una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi a tali incombenti in modo esclusivo, o anche solo prevalente, nel senso che l'attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente la qualità di coltivatore diretto, dando rilievo all'abitualità della prestazione in agricoltura, senza valutare la prevalenza, trattandosi di soggetto che lavorava come dipendente pubblico).

Cod. Civ. art. 2083, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 2, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 2 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 3 CORTE COST., Legge 22/11/1954 num. 1136 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)