Sez. L, Sentenza n. 13938 del 16/06/2006 (Rv. 591223 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | Assicurazione infortuni - Presupposto - Svolgimento dell'attività agricola in modo prevalente - Requisito temporale e requisito reddituale - Giudizio di prevalenza in riferimento al requisito reddituale - Comparazione anche con il reddito da pensione - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA
Al fine di accertare se sussista il requisito dello svolgimento di attività agricola "prevalente", richiesto dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 ai fini della configurabilità del diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, il giudizio di prevalenza deve tener conto sia del criterio temporale che di quello reddituale, in riferimento al quale la comparazione deve essere instaurata tra il reddito da lavoro agricolo e tutti gli altri redditi del lavoratore, derivino essi dalla prestazione di altra attività lavorativa o da pensione.
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 9 art. 2 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 3 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 243 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)