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Sez. 3, Sentenza n. 9953 del 21/06/1988 Ud. (dep. 15/10/1988) Rv. 179393 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - REATO PERMANENTE - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA - NON CONFIGURABILITÀ - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179393-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - REATO PERMANENTE - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA - NON CONFIGURABILITÀ - RAGIONE.*

Per la natura permanente del reato di contrabbando l'antigiuridicità permane, oggettivamente sulla merce illegittimamente importata, in ogni vicenda successiva e coinvolge ogni susseguente atto di vendita o di trasporto della merce medesima. Ciò non comporta alcuna presunzione di colpevolezza a carico dell'imputato a favore dell'amministrazione doganale, sulla base della sola detenzione; invero per la realizzazione del reato occorre non solo la detenzione della merce estera di contrabbando bensì anche l'elemento psicologico costituito dalla consapevolezza della illegittima provenienza della merce stessa, siccome introdotta in frode nel territorio dello stato o già da altri illegittimamente detenuta nello stesso territorio. (Conf mass n 175594).*

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)