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Sez. L - , Sentenza n. 10999 del 26/04/2021 (Rv. 661102 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FACOLTÀ DI DEPOSITO - EFFETTI LIBERATORI | Transazioni in denaro o con libretti di deposito o con titoli - Pagamento tramite intermediario ex art. 49 del d.lgs. n. 231 del 2007 - Necessità - Ipotesi in cui l’intermediario sia parte della transazione - Applicabilità dell’art. 49 d.lgs. n. 231 del 2007 - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661102-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FACOLTÀ DI DEPOSITO - EFFETTI LIBERATORI

La disciplina prevista dall'art. 49, commi 1, 5 e 7, del d.lgs. n. 231 del 2007, che vieta le transazioni in denaro, con libretti di deposito o con titoli al portatore, se non eseguite tramite un intermediario abilitato, si applica, come precisato dal comma 15 della norma citata, solo quando l'intermediario è terzo, garante della tracciabilità delle disposizioni in oggetto tra soggetti comuni e non anche quando agisca come parte in tali transazioni o le effettui in proprio, sicché in tali ipotesi è altresì inapplicabile il regolamento di accettazione scritta della disposizione di tali operazioni da parte dell'intermediario abilitato, previsto dal comma 2 della disposizione richiamata, con conseguente inoperatività degli effetti estintivi e liberatori, di cui al successivo comma 3. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che Poste Italiane s.p.a., al fine di eseguire un pagamento in favore di una propria dipendente creditrice e costituirla in mora con effetti liberatori, dovesse procedere secondo le modalità ordinarie previste dagli artt. 1210, 1212 c.c., 73 e 74, disp. att. c.c., essendo inidonei allo scopo i tentativi di pagamento effettuati con bonifico domiciliato presso qualsiasi ufficio postale e con assegno postale vidimato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 49, Cod. Civ. art. 1777, Cod. Civ. art. 1782, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 1212, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 73, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)