Sez. 1, Sentenza n. 4581 del 09/12/1976 (Rv. 383324 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DEL TERZO CONTRAENTE - PRESUPPOSTO - PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL RAPPRESENTATO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DEL TERZO CONTRAENTE - PRESUPPOSTO - PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL RAPPRESENTATO - ESCLUSIONE.*
In tema di rappresentanza senza poteri, l'Azione di responsabilita contro il falsus procurator, attribuita al terzo contraente dall'art 1398 cod civ, trova presupposto oggettivo nella sola circostanza della mancata ratifica, da parte del dominus, del negozio stipulato senza poteri. Al fine dell'esperibilita di detta Azione, pertanto, non e necessario che il terzo contraente si sia preventivamente ed infruttuosamente rivolto al rappresentato, ne che abbia a questi assegnato un termine per pronunciarsi sulla ratifica, a norma dello art 1399 quarto comma cod civ, costituendo cio una facolta e non un Obbligo del contraente medesimo, posta a tutela del suo interesse a far cessare la situazione di incertezza sull'efficacia del negozio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)