Sez. 2, Sentenza n. 5170 del 25/08/1986 (Rv. 447784 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESPERIMENTO DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ - PREVIO INTERPELLO DEL DOMINUS O PREVIA ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PER LA RATIFICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESPERIMENTO DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ - PREVIO INTERPELLO DEL DOMINUS O PREVIA ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PER LA RATIFICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In ipotesi di contratto stipulato dal falsus procurator, il terzo contraente, al fine di eliminare l'incertezza in ordine all'efficacia del contratto, ha la facoltà - ma non già l'Obbligo - di invitare il dominus a pronunziarsi sulla ratifica, assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica si intende negata. Pertanto per l'esperimento dell'Azione di responsabilità contro il falsus procurator ex art. 1398 cod. civ., non è necessario che il terzo contraente si sia preventivamente ed infruttuosamente rivolto al dominus né che abbia assegnato a questo un termine per pronunziarsi sulla ratifica, richiedendosi invece per detta Azione, come unico presupposto oggettivo, il mancato intervento della ratifica del negozio concluso senza poteri dal falsus procurator. (V 4581/76, mass n 383324).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)