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Sez. 1, Sentenza n. 8855 del 28/11/1987 (Rv. 456211 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - IRROGAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE PER INFRAZIONI AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE - SPESE PROCESSUALI - RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456211-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - IRROGAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE PER INFRAZIONI AMMINISTRATIVE - OPPOSIZIONE - SPESE PROCESSUALI - RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SUSSISTENZA.*

Anche dopo l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione la amministrazione che ha emesso l'ordinanza assume la veste di parte, con la conseguenza che su di essa incombe la responsabilità per le spese processuali secondo le norme dettate dagli articoli 90 e seguenti del codice di procedura civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)