Sez. 1, Sentenza n. 1037 del 02/02/1998 (Rv. 512138 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Ingiunzione prefettizia - Opposizione - Giudizio - Prefetto - Acquisto della qualità di parte - Conseguenze - Annullamento dell'ordinanza impugnata - Spese giudiziali - Disciplina ordinaria ex art. 90 ss. cod. proc. civ. - Applicabilità - Omessa pronuncia dell'autorità giudiziaria adita - Impugnazione della sentenza in relazione alla mancata pronuncia sulle spese - Necessità - Instaurazione di autonomo giudizio di risarcimento danni ex art. 2043 per le spese giudiziali sostenute - Ammissibilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, alla proposizione, dinanzi all'autorità giudiziaria, di una opposizione all'ordinanza ingiunzione prefettizia consegue l'acquisto, in capo al prefetto, della qualità di parte, così che l'incidenza finale del costo del processo andrà regolato secondo le norme ordinarie dettate, in tema di spese, dagli artt. 90 e ss. cod. proc. civ., a nulla rilevando che l'art. 23 della legge 689 del 1981 preveda la condanna del solo ricorrente per l'ipotesi di rigetto dell'opposizione. Ne consegue, in caso di omessa pronuncia sulle spese da parte del giudice adito, l'onere, per l'opponente vittorioso, di impugnare la sentenza "in parte qua", e la inammissibilità della eventuale domanda di risarcimento danni ex art. 2043, dal medesimo introdotta con atto di citazione, fondata (sostanzialmente) sulla omessa pronuncia circa le spese del giudizio di opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32, Legge 05/03/1967 num. 318
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)