Sez. 3, Sentenza n. 1042 del 10/04/1973 (Rv. 363481 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - NEI CONFRONTI DI UN ENTE PUBBLICO - NATURA - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI GIUDIZIO ED ANCHE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - NEI CONFRONTI DI UN ENTE PUBBLICO - NATURA - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI GIUDIZIO ED ANCHE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
L'autorizzazione a stare in giudizio costituisce condizione di efficacia e non requisito di validita della regolare Costituzione dell'ente pubblico in giudizio e puo, quindi, intervenire in un momento successivo e, per la prima volta, anche nel giudizio di Cassazione, con l'effetto di sanare retroattivamente l'irregolarita degli Atti precedenti. Tale principio non puo, tuttavia, trovare applicazione nei casi in cui il giudice del merito abbia rilevato la Mancanza del presupposto processuale, costituita dal difetto di una regolare autorizzazione, e ne abbia tratto le dovute conseguenze circa l'improcedibilita della domanda. (Conf 2145/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)