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Sez. 1, Sentenza n. 1467 del 18/04/1975 (Rv. 375044 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - CONDIZIONE DI EFFICACIA - SOPRAVVENIENZA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1975-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375044-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - CONDIZIONE DI EFFICACIA - SOPRAVVENIENZA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - EFFETTI.*

L'autorizzazione a stare in giudizio costituisce condizione di efficacia e non requisito di validita della regolare Costituzione dell'ente pubblico in giudizio e puo, quindi, intervenire in un momento successivo e, per la prima volta, anche nel giudizio di Cassazione, con l'effetto di sanare retroattivamente l'irregolarita degli Atti precedenti. (V 1042/73, mass n 363481; 2632/72, mass n 360187; (V 533/72, mass n 356536).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)