diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 25316 del 12/12/2016 (Rv. 641783 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Giurisdizione tributaria - Delimitazione - Controversia relativa alla variazione catastale attuativa di delimitazione di arenili e del demanio marittimo - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641783-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La disposizione dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le liti concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale, attiene strettamente alla materia tributaria, spettando, invece, al giudice ordinario le controversie instaurate dai privati che abbiano ad oggetto operazioni di mutamento cartografico di ditta catastale, come nel caso di specie, trattandosi di variazione, operate dall’Amministrazione al fine dell’accertamento della titolarità del diritto dominicale e che solo indirettamente, come tutte le variazioni, hanno incidenza al fine della imposizione di tributi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)