Sez. U, Sentenza n. 16429 del 26/07/2007 (Rv. 598760 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Variazione della intestazione catastale di terreno - Accertamento della proprietà - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Art. 2 d. lgs. n. 546 del 1992 (e succ. mod.) - Portata.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La disposizione dell'art. 2, terzo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale, si applica esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate dall'amministrazione e necessarie al fine della imposizione di tributi; sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia riguardi, (come nella specie), l'accertamento, in radice, della titolarità del diritto di proprietà invocato dal privato nei confronti della p.a..
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)