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Sez. L, Sentenza n. 10168 del 26/05/2004 (Rv. 573186 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA | Natura giuridica del rapporto - Individuazione - Rapporto di lavoro autonomo parasubordinato libero professionale - Configurabilità - Principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573186-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA

Il rapporto dei medici che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie esula dal pubblico impiego, difettando il presupposto della subordinazione, e configura un rapporto di lavoro autonomo libero - professionale con i connotati della cosiddetta parasubordinazione e la conseguente inapplicabilità dell'art. 36, primo comma, Cost. in tema di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)