Sez. L, Sentenza n. 531 del 21/01/1998 (Rv. 511790 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA | Natura giuridica del rapporto - Di pubblico impiego - Esclusione - Requisito della subordinazione - Insussistenza - Rapporto di lavoro autonomo parasubordinato libero professionale - Configurabilità - Principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. - Inapplicabilità - Fattispecie relativa alla misura dell'indennità di carovita.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA
Il rapporto dei medici che svolgono attività di guardia medica in regime convenzionale esula dal pubblico impiego, difettando il presupposto della subordinazione, e configura un rapporto di lavoro autonomo libero - professionale con i connotati della cosiddetta parasubordinazione. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 36, primo comma, Cost. (nella specie invocato ai fini del riconoscimento di retribuzioni, e, in particolare, di quote di carovita, non inferiori a quelle spettanti agli altri sanitari del Servizio sanitario nazionale, in controversia relativa all'applicazione dell'art. 17, punto terzo, del d.P.R. n. 292 del 1987).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 1, DPR 08/06/1987 num. 292 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)