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Sez. U, Sentenza n. 2171 del 30/07/1964 (Rv. 303205 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI IN MATERIA DISCIPLINARE - CONTROLLO DELLA CASSAZIONE - VIZI DI MOTIVAZIONE - INCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1964-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303205-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI IN MATERIA DISCIPLINARE - CONTROLLO DELLA CASSAZIONE - VIZI DI MOTIVAZIONE - INCLUSIONE - LIMITI.*

Il controllo di legittimita da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense in materia disciplinare, consentito dall'art 56 della l 27 novembre 1933, n. 1578 e dall'art. 111 della Costituzione, puo bensi essere esteso ai vizi della motivazionè ma cio soltanto entro i limiti segnati dall'art. 360, n. 5 del cod.proc.civ., cio importa che i vizi di motivazione non soltanto devono incidere su punti decisivi dedotti dalla parte o rilevabili di ufficio, ma debbono consistere in deficienze, omissioni o contraddizioni riflettenti l'iter logico-giuridico attraverso il quale la pronunzia e pervenuta a quella decisione anziche ad altra e non possono, invece, sostanziarsi in mere valutazioni di parte in ordine alla sussistenza, efficienza, concludenza delle prove, che si pretenda debbano sovrapporsi ai differenti apprezzamenti contenuti nella motivazione del provvedimento. (Conf. 947-63' 1872-62).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)