Sez. U, Sentenza n. 2077 del 03/03/1994 (Rv. 485550 - 01)
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Impugnazioni | Controllo di legittimità delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense - Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da parte del Consiglio dell'Ordine irrogante la sanzione disciplinare - Ammissibilità - Termini.
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Impugnazioni
Il controllo di legittimità da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare - che l'art. 56 della legge 27 novembre 1933, n. 1578 consente attribuendo legittimazione a ricorrere soltanto al professionista cui sia stata irrogata la sanzione ed al rappresentante del Pubblico Ministero - è, nondimeno, sollecitabile anche attraverso il ricorso del Consiglio dell'Ordine che ha provveduto a tale irrogazione, trovando la sua legittimazione a ricorrere fondamento nell'art. 111 Cost. - attesa la natura giurisdizionale delle decisioni suddette e considerato l'interesse del consiglio medesimo a tutelare, attraverso l'impugnazione, i fini istituzionali dell'ordine, affidati alla sua cura - ed applicandosi per il relativo esercizio o il termine breve decorrente dalla comunicazione di ufficio della decisione o, in difetto di tale adempimento ovvero di notificazione della parte interessata, il termine annuale di cui all'art. 327.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)