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Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 05/03/2013 (Rv. 625377 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI | Iscrizione d'ipoteca - Azione ex art. 170 cod. civ. finalizzata alla declaratoria di illegittimità dell'iscrizione - Debito assistito da ipoteca contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia - Conoscenza di tali circostanze da parte del creditore - Onere della prova - Contenuto.
Stato
decisa il 2013-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625377-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI

Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che - in ragione dell'appartenenza del bene al fondo - venga dichiarata, ai sensi dell'art. 170 cod. civ., l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. del 29 marzo 1973, n. 602. (Nel caso di specie la S.C., nel vagliare la legittimità di una sentenza che aveva ritenuto non soggetta all'art. 170 cod. civ. l'iscrizione ipotecaria, accertati come non adempiuti i suddetti oneri, ha rigettato il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808, DPR 29/03/1973 num. 602 art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)