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Sez. 3, Sentenza n. 2970 del 07/02/2013 (Rv. 625292 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI | Condizioni - Debiti contratti per le necessità della famiglia - Estraneità a detti bisogni - Prova - Onere del debitore - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625292-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI

L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 cod. civ. grava sulla parte che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché - in caso di opposizione proposta dal debitore ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. avverso l'esecuzione avente ad oggetto tali beni - spetta al debitore opponente dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, allegando e provando quali siano i titoli dai quali le obbligazioni siano sorte ed il contesto nell'ambito del quale vennero contratte, al fine di consentire al giudice di pervenire - anche in via presuntiva - all'esclusione della loro riconducibilità ai bisogni della famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)