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Sez. 3, Sentenza n. 8198 del 07/10/1994 (Rv. 488033 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Motivazione sufficiente - Estremi.
Stato
decisa il 1994-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488033-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

Il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili e idonee, essendo sufficiente che dalla motivazione risulti che il convincimento dell'accertamento dei fatti su cui giudicare sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli elementi non menzionati o non accolti, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)