Sez. 1, Sentenza n. 1279 del 07/09/1970 (Rv. 346969 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - IDONEITA A DELIMITARE L'AMBITO DEL RIESAME DEL MERITO - SUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - CRITERI DI INDAGINE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - IDONEITA A DELIMITARE L'AMBITO DEL RIESAME DEL MERITO - SUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - CRITERI DI INDAGINE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO.*
La specificazione dei motivi di gravame richiesta dall'art 342 cod proc civ assolve la funzione di determinare e delimitare il thema decidendum della controversia (quantum appellatum), sicche e sufficiente, per il conseguimento di questo scopo, che le censure dedotte siano indicate in maniera idonea a individuare con chiarezza e senza incertezze l'oggetto e l'ambito del riesame da parte del giudice dell'impugnazione. A tale requisito occorre, pertanto, aver riguardo per accertare, caso per caso, il carattere specifico o generico di un motivo di gravame. Del quale, per conseguenza, deve escludersi la genericita ogni qual volta le doglianze dedotte, pur non contenendo una dettagliata esposizione degli elementi sui quali si fondino, tuttavia prospettino, anche in Forma sintetica, ma inequivoca, le ragioni della lamentata ingiustizia dell'impugnata decisione, consentendo cosi al giudice di cogliere i punti della controversia sui quali e domandato il suo riesame. Ai fini dell'indagine sulla natura generica o specifica dei motivi di appello, che la Corte di Cassazione, a seguito della denunzia di un vizio in procedendo su tal punto, e chiamata a compiere con pieni poteri(ha certamente Rilevanza l'oggetto della controversia dibattuta in prime cure, poiche in relazione ad esso, al suo contenuto ed ai suoi limiti puo assumere particolare e specifico valore il significato di una censura la cui formulazione, isolatamente considerata, potrebbe invece apparire generica. (nella specie l' amministrazione delle Finanze aveva proposto appello avverso la decisione della commissione distrettuale, relativamente al valore accertato di un immobile compravenduto, deducendo che 'il valore deciso non trovava corrispondenza con quello venale in comune commercio all'atto del trasferimentò. La SC ha ritenuto che, avuto riguardo al fatto che il giudizio della commissione, nel procedimento di valutazione, e limitato alla sola Determinazione del valore dei beni, tale enunciazione dei motivi d'appello, puntualizzando la doglianza nel divario fra due specifici dati, valore attribuito dalla commissione e valore venale in comune commercio, appariva idonea a determinare e delimitare in modo univoco l'oggetto del riesame da parte del giudice dell'impugnazione in quello stesso dibattutosi nella controversia di primo grado, ossia nella Determinazione del giusto valore da attribuirsi al bene con riferimento al dato obiettivo del valore venale e delle sue componenti risultanti dall'accertamento dell' ufficio). (V 2021, 69, mass n 341258 3283, 68, mass n 336251 2580, 68, mass n 335049 1641, 68, mass n 333428 176, 69, mass n 338100).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)