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Sez. 1, Sentenza n. 176 del 23/01/1969 (Rv. 338100 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - FINALITA - MODALITA - FATTISPECIE IN TEMA DI RICORSO CONTRO DECISIONE DI COMMISSIONE TRIBUTARIA.*
Stato
decisa il 1969-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338100-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - FINALITA - MODALITA - FATTISPECIE IN TEMA DI RICORSO CONTRO DECISIONE DI COMMISSIONE TRIBUTARIA.*

Nel nostro ordinamento il giudizio d'appello costituisce una semplice revisio prioris istantiae piuttosto che un vero ed illimitato judicium novum. Pertanto, l'enunciazione dei motivi d'appello, per assolvere alla sua funzione - che non e solo quella di delimitare il quantum appellatum, ossia l'ambito del riesame consentito al giudice d'appello, ma soprattutto quella di indicare le concrete ragioni della lamentata ingiustizia della decisione impugnata - non puo risolversi nella pura e semplice riproposizione della domanda e nella indicazione del suo fondamento ne tanto meno limitarsi alla semplice citazione degli articoli di legge e di regolamento che si pretendono violati. Infatti, poiche una stessa norma giuridica puo essere violata in modi diversi, e giocoforza che tanto il giudice - per essere orientato nella ricerca dei vizi - quanto l'altra parte - per essere posta in condizione di approntare convenientemente le proprie difese - conoscano in che cosa consiste precisamente la violazione che si denunzia. (nella specie, l' ufficio distrettuale delle imposte aveva chiesto alla commissione distrettuale la dichiarazione di tassabilita del cespite oggetto dell'accertamento, tassabilita esclusa dalla commissione provinciale. La commissione distrettuale aveva disatteso la domanda per l'assorbente ragione che la commissione centrale, con una precedente pronuncia del 1934, aveva gia riconosciuto natura tributaria ai proventi in questione e che sul punto si era percio formato il giudicato. L' ufficio iidd, aveva, allora, impugnato la pronuncia dinanzi alla commissione centrale, deducendo che era mutato lo stato di fatto e di diritto in base al quale la commissione aveva emesso la precedente pronuncia e che ai proventi in questione non potevasi piu riconoscere natura tributaria dopo che essi erano stati assoggettati all' IGE ed erano stati dichiarati privi di tale carattere anche da una posteriore sentenza della Corte di Cassazione. La suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha affermato, in relazione alle deduzioni d'appello di cui sopra, che con esse venivano indicate in modo sufficientemente esplicito le ragioni della lamentata ingiustizia della decisione impugnata in appello). (V 1641-68, massima n 333428 867-68, massima n 332286 504-68, massima n 331569).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)