diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 9845 del 17/03/1975 Ud. (dep. 24/10/1975) Rv. 131671 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - SCOPO DI PROCURARSI UN PROFITTO ECONOMICO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131671-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - SCOPO DI PROCURARSI UN PROFITTO ECONOMICO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Per la configurabilita del delitto di furto non si richiede lo scopo dell'agente di procurare a se o ad altri un profitto di natura economica, essendo sufficiente che egli abbia operato per il soddisfacimento di un bisogno psichico e quindi anche di ritorsione o vendetta.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)