Sez. 2 - , Ordinanza n. 2689 del 30/01/2019 (Rv. 652353 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Irragionevole durata del processo amministrativo - Istanza di prelievo - Erronea indicazione della normativa di riferimento - Irrilevanza - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di irragionevole durata del processo amministrativo, al fine di soddisfare la condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione prevista dall'art. 54 del d.l. n. 112 del 2008, è sufficiente che l'istanza di prelievo sia stata presentata, così segnalandosi l'urgenza del ricorso. Ne consegue che non è di ostacolo alla ritualità della richiesta di prelievo la circostanza che l'istanza sollecitatoria menzioni, anziché l'art. 71 del d.lgs. n. 104 del 2010, il non più vigente art. 51 del r.d. n. 642 del 1907, poiché occorre guardare al contenuto della richiesta senza fermarsi al dato formale dell'articolo di legge in essa menzionato, trattandosi della medesima istanza prevista da due fonti diacroniche.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 71 com. 2, Legge 06/08/2008 num. 133, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 54 com. 2, Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 51, Legge 24/03/2001 num. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)