Sez. 2 - , Ordinanza n. 30930 del 29/11/2018 (Rv. 651756 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Processo amministrativo - Istanza di prelievo - Differenza dall'istanza di fissazione di udienza - Tipicità della forma - Esclusione - Contenuto - Accertamento in concreto in relazione alla funzione - Necessità - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l'istanza di prelievo ex art. 71 del d.lgs. n. 104 del 2010, da presentare ai fini della proponibilità della domanda, non è tipizzata, diversamente da quella di fissazione dell'udienza, quanto alla forma, ma ne è esclusivamente indicata la funzione, consistente nel segnalare l'urgenza della definizione del procedimento pendente. Ne consegue che il giudice non deve limitarsi a recepire la formale denominazione dell'istanza, bensì ha l'onere di verificarne in concreto, attraverso l'esame diretto, l'effettiva destinazione a sollecitare la decisione della causa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 51 com. 2, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 71 com. 2, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 54 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)