Sez. 2, Sentenza n. 1514 del 08/06/1966 (Rv. 323012 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - MODIFICA DELLA COSA COMUNE DA PARTE DEL CONDOMINO - LIMITI - VALUTAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLA COSA - CRITERI - COSTRUZIONE DI POZZO NERO - LICEITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - MODIFICA DELLA COSA COMUNE DA PARTE DEL CONDOMINO - LIMITI - VALUTAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLA COSA - CRITERI - COSTRUZIONE DI POZZO NERO - LICEITA.*
Il singolo condomino puo, a sue spese, introdurre modificazioni alla cosa comune per un proprio migliore godimento, purche non venga alterata la destinazione della cosa stessa ed impedito il concorrente diritto degli altri condomini. E compito del giudice di merito accertare di volta in volta se gli Atti e le opere dei singoli condomini, miranti ad una intensificazione del proprio godimento della cosa comune, siano conformi o meno alla destinazione della cosa stessa. La destinazione della cosa comune deve essere valutata alla stregua della volonta concreta manifestata dai comunisti, avuto riguardo alle particolari circostanze ambientali. -nella specie e stata ritenuta lecita la costruzione, da parte del condomino, di un piccolo pozzo nero in un, area comune, detta, campana, circondata da edifici e fondi rustici-. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)