Sez. 2, Sentenza n. 3599 del 12/06/1982 (Rv. 421562 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - USO E SERVIZIO DI COSA DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - COSTRUZIONE DI UNA FOSSA DI LATRINA NEL SOTTOSUOLO DI UN TERRENO COMUNE - DIVIETO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - USO E SERVIZIO DI COSA DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - COSTRUZIONE DI UNA FOSSA DI LATRINA NEL SOTTOSUOLO DI UN TERRENO COMUNE - DIVIETO.*
L'asservimento compiuto da uno dei comproprietari di parte del sottosuolo del terreno comune per suo uso esclusivo (nella specie, mediante la costruzione di una fossa di latrina), non costituisce un uso più intenso, ma appropriazione della parte stessa, vietata dall'art. 1102 cod. civ., poiché rimane precluso agli altri comproprietari di farne pari uso. (V 1456/78, mass n 390836; (V 1836/76, mass n 380624; (V 1514/76, mass n 323012).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)