Sez. 6, Sentenza n. 26844 del 03/06/2015 Cc. (dep. 25/06/2015) Rv. 263846 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari - Richiesta - Rigetto - Impugnabilità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
È impugnabile, nelle forme dell'appello cautelare, il provvedimento di rigetto della richiesta di modifica del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la necessità del ripristino della misura custodiale in carcere, in conseguenza della acclarata impossibilità di ulteriore utilizzo dell'abitazione fissata quale luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, è situazione idonea a fondare l'interesse ad impugnare il provvedimento reiettivo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)